Che significa protestare un assegno?
Protestare un assegno significa avviare un procedimento che verifichi il mancato pagamento da esso specificato. Nel caso di assegno protestato, la procedura viene seguita da un notaio o da un ufficiale giudiziario e mira a tutelare il creditore che, evidentemente, non può entrare in possesso della somma pattuita con il debitore. Prima di entrare nello specifico del tema trattato, è bene distinguere i vari titoli di credito che vengono utilizzati per i pagamenti. Parliamo, quindi, della cambiale, del vaglia e dell’assegno bancario. Il primo riguarda un ordine di pagamento; il secondo una promessa di pagamento; il terzo è un mezzo di pagamento. Il protesto riguarda il mancato onorare di questi titoli di credito.
I termini di richiesta del protesto
Il protesto deve essere effettuato entro 1 anno, nel caso di cambiali a vista. Per le cambiali con data certa, invece, il protesto deve essere fatto entro due giorni. Nel caso degli assegni, il protesto deve essere chiesto entro 8 o 15 giorni dalla scadenza dello stesso. Non appena viene effettuato il protesto, questo viene rimandato al Presidente della Camera di Commercio che in un determinato territorio ne ha la competenza. Nei 10 giorni successivi alla trasmissione del protesto si ha la pubblicazione dello stesso presso l’Elenco Ufficiale dei Protesti.
Come rimediare al protesto?
Per rimediare al protesto bisogna, intanto, distinguere il caso in cui esso riguardi la cambiale o l’assegno.
Nel caso della cambiale, il debitore, avendo eseguito il pagamento entro un anno dal protesto, può chiederne la cancellazione effettuando una richiesta presso il Presidente della Camera di Commercio competente per territorio. Se la richiesta di annullamento viene rifiutata, si può ricorrere al Giudice di Pace. Nel caso degli assegni, non è possibile cancellare immediatamente il protesto, successivamente al pagamento. Più precisamente, il debitore può avere la riabilitazione solo dopo che sia trascorso 1 anno dal giorno dell’avvenuto pagamento. Solo allora, infatti, il debitore può trasmettere la richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale e, successivamente, potrà ottenere la cancellazione dal registro protesti presso l’ufficio protesti.
Come si comportano le banche?
In caso di protesta di un titolo di credito, le banche assumono il ruolo di garante nei confronti del creditore. Esse, infatti, trasmettono la dichiarazione che conferma l’avvenuta presentazione del titolo di credito e che, per lo stesso, non è avvenuto il pagamento. Con questa dichiarazione, la banca comunica il protesto e, conseguentemente, permette l’inserimento del nominativo del debitore nell’elenco dei protestati.
Quali sono le conseguenze per i protestati?
Coloro i quali emettono un titolo di credito che viene protestato, devono iscriversi presso la CAI. Il debitore che ha emesso il titolo protestato viene avvisato della procedura e gli viene concesso un termine di 60 giorni per effettuare il pagamento. Oltre tale termine, la procedura del protesto sarà avviata a tutti gli effetti. Se il debitore assurge al suo pagamento entro 60 giorni, il suo titolo non sarà più protestato. Egli, però, dovrà versare anche gli interessi, le spese accessorie e una penale. Qualora, invece, il debitore non effettui il pagamento entro il termine dei 60 giorni sarà, di diritto, inserito nell’elenco dei protestati del CAI, subendo le conseguenze relative al caso. Il debitore, quindi, per evitare l’inserimento in tale lista, dovrà recarsi presso la banca nella quale l’assegno è stato emesso, e saldare il proprio debito. Egli, inoltre, potrà anche presentarsi dal notaio o dall’ufficiale giudiziario che hanno avanzato il protesto. In alternativa, il debitore può direttamente pagare il proprio creditore.
Procedura necessaria alla cancellazione del protesto
Coloro i quali hanno emesso un assegno protestato devono agire in modo da cancellare lo stesso, visti i rischi che il protesto comporta. Il debitore dovrà, quindi, effettuare una istanza presso il Tribunale, per ottenere la riabilitazione, dopo 1 anno dal pagamento del titolo di credito protestato. In alternativa, bisogna aspettare 5 anni. Trascorsi 5 anni, infatti, il protesto va in prescrizione e, di conseguenza, viene eliminato in maniera automatica.
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