La scadenza dell’assegno bancario

Come è noto ai più l’assegno bancario ha una scadenza fissa, impostata a 8 o 15 giorni dalla data in cui è stato emesso. Il superamento di questo periodo, definito di prescrizione, non preclude al beneficiario dell’assegno di incassare l’importo stabilito. In questo caso l’operazione deve essere confermata ed autorizzata dal soggetto che ha emesso l’assegno, anche nel caso in cui vi siano soldi a sufficienza nel conto corrente di riferimento. A differenza di quanto avviene quando l’assegno bancario viene incassato prima della data di scadenza, dunque, l’incasso non è automatico ed è quindi prevista una fase di conferma da parte dell’emittente.

Se quest’ultimo decidesse di non procedere all’erogazione della somma l’assegno diventa automaticamente non protestato, insoluto e prescritto.

Esiste inoltre anche un periodo dopo la data effettiva di emissione e che viene chiamato periodo di protesto, che si attiva nel caso in cui l’assegno arrivasse all’incasso 8 giorni dopo la data di emissione se incassato su piazza e 15 giorni nel caso in cui venisse invece fuori piazza.

Anche se il periodo di scadenza è stato superato, se l’emittente non ha fondi sufficienti sul conto corrente l’assegno diventa protestato.

Altre scadenze dell’assegno bancario

Oltre ai termini di 8 e di 15 giorni già elencati sopra esistono anche altri termini per incassare un assegno, consistenti in:

  • 20 giorni dalla data di emissione nei casi in cui l’assegno bancario sia incassabile in uno Stato diverso da quello di emissione, ma comunque rientrante nei confini europei o situato sul bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni dalla data di emissione nei casi di assegno bancario incassabile in un continente diverso da quello in cui è stato emesso.

Tutte le scadenze sopra elencate sono fondamentali per validare l’eventuale protesto.

Se è vero che al giorno d’oggi incassare un assegno bancario molto tempo dopo l’emissione dello stesso rappresenta una situazione anomala, soprattutto se si considera la crisi che ha creato insicurezza per l’ottenimento di pagamenti, è anche vero che se questo caso dovesse succedere e dovessero essere superati i termini sopra descritti l’incasso può comunque essere effettuato.

Le condizioni per incassare un assegno bancario dopo i termini

Se si sono superati i termini di scadenza dell’assegno bancario relativi alla propria situazione specifica è possibile comunque procedere all’incasso del titolo, ma a due condizioni che prima della scadenza non ci sarebbero state ovvero:

  • il soggetto debitore ed emittente dell’assegno deve disporre nel proprio conto corrente bancario di appoggio di denaro sufficiente a coprire l’importo;
  • il soggetto emittente non deve aver revocato l’ordine di pagamento. Si tratta comunque di una possibilità attuabile nei casi di superamento dei termini di riscossione dell’assegno: in queste situazioni infatti il debitore può disporre presso la propria banca la non autorizzazione ad effettuare il pagamento dell’assegno emesso in precedenza, evitando anche di incorrere nella segnalazione per assegni a vuoto da parte della Centrale Allarme Interbancaria.

La (non) differenza tra assegno bancario scaduto ed assegno post-datato

L’assegno post-datato, è bene precisarlo subito, rappresenta uno strumento di pagamento illegale e che comporta notevoli rischi con la legge italiana.

Tuttavia, spesso si rischia di fare confusione tra assegno bancario che ha superato i termini di incasso ed assegno post-datato. Come vedremo, ai fini dell’incasso tra le due tipologie di assegno non c’è alcuna differenza: infatti se l’assegno bancario è un titolo che viene emesso spesso lo stesso giorno in cui viene corrisposto e permette da quello stesso istante di essere incassato, anche l’assegno bancario post-datato permette la stessa identica possibilità da parte del beneficiario, anche se su di esso è apposta una data futura rispetto a quella reale di emissione.

Si tratta infatti in entrambi i casi di titoli pagabili a vista e la data futura rappresenta solamente un elemento invalidante del diritto insito nel titolo stesso.

L’incasso dell’assegno post-datato può quindi avvenire anche prima della data scritta nell’assegno stesso, a patto però che nel conto di appoggio del debitore vi siano i fondi necessari a pagarlo.

In caso contrario l’assegno viene definito protestato. Se si è in presenza di un assegno post-datato ed il beneficiario decide di incassarlo precedentemente rispetto alla data accordata con il soggetto emittente, questa situazione comporta due conseguenze:

  • l’annullamente dell’accordo tra emittente e beneficiario, ma non della validità dell’assegno;
  • il pagamento da parte del creditore di un’imposta di bollo calcolata sul valore che deve essere incassato.

L’assegno post-datato, utilizzato nei casi in cui vi sia una momentanea carenza di denaro sul conto corrente da parte del debitore, viene utilizzato come una sorta di titolo di garanzia per il creditore.

È comunque importante considerare che l’assegno post-datato è uno strumento di incasso molto rischioso per chi lo emette: se il beneficiario decide di incassarlo prima della data ma nel conto corrente del debitore non vi sono fondi sufficienti, a quest’ultimo vengono applicate sanzioni.