Hai dubbi sugli assegni? Ecco una piccola guida che potrà aiutarti.
Come funziona l’assegno
L’assegno è un titolo di credito a vista che dà al beneficiario la possibilità di ottenere la cifra indicata presentandolo alla banca.
È una valida alternativa all’uso del denaro contante, inoltre diventa comodo nel caso in cui gli importi da pagare superino i 3.000€ e di conseguenza non è possibile utilizzare il contante.
Tramite l’assegno bancario un soggetto, che può essere denominato traente o emittente, che ha a disposizione del denaro sul conto corrente, ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore (beneficiario) le somme indicate. Ovviamente il denaro viene sottratto al conto corrente dello stesso soggetto.
Per poter emettere un assegno bancario devi ritirare presso la banca in cui hai il conto corrente il libretto degli assegni, solitamente composto da 10 fogli. Questi presentano una matrice che resta all’emittente e l’assegno vero e proprio. Entrambe le parti devono essere compilate dall’emittente.
Sulla matrice deve essere indicata la data, il numero, l’importo e il beneficiario. Sull’assegno vanno indicate le stesse informazioni, deve essere firmato dal traente e indicare data e luogo di emissione, importo, nome del beneficiario.
Assegno su piazza e fuori piazza
La prima distinzione che può essere fatta sugli assegni è quella riguardante il luogo in cui può essere riscosso:
- Assegno “su piazza”, in questo caso deve essere riscosso, entro 8 giorni, nello stesso comune in cui è stato emesso
- Assegno “fuori piazza”, in questo caso può essere riscosso in un comune del territorio nazionale diverso rispetto a quello del luogo di emissione e la banca deve pagarlo se la richiesta del beneficiario viene fatta entro 15 giorni
Può essere considerato “fuori piazza” anche l’assegno che può essere riscosso fuori dall’Italia, ma entro i confini del continente, in questo caso la riscossione deve avvenire entro 20 giorni.
Se il pagamento avviene in un altro continente il termine è di 60 giorni.
Se il beneficiario chiede il versamento delle somme entro i termini visti, la banca è obbligata a pagare, purché vi siano i fondi nel conto del traente/emittente.
Trascorso il periodo indicato la banca ha facoltà di rifiutare il pagamento anche se nel conto vi sono i fondi.
Assegno bancario e circolare
Questa molto probabilmente è la distinzione più importante, le caratteristiche finora delineate sono quelle dell’assegno bancario.
Riceverlo come mezzo di pagamento non tutela sufficientemente il beneficiario perché potrebbero non esservi i fondi e questa scoperta potrebbe avvenire solo al momento in cui si va in banca a riscuotere.
In seguito all’emissione di uno scoperto la banca sollecita il cliente a coprire gli ammanchi entro 60 giorni, in caso contrario procede alla segnalazione ed è possibile l’applicazione di sanzioni. Il creditore può ricevere tutela ma i tempi sono lunghi.
Tutto cambia con l’assegno circolare. In questo caso il titolo di credito non è emesso dal titolare del conto corrente. Costui si reca in banca e chiede alla stessa di emettere un assegno in favore di un beneficiario. La banca procede solo dopo aver controllato che vi è la copertura. A questo punto lo emette ed invia una copia al beneficiario che potrà effettivamente controllare lo stato del pagamento.
Per poter emettere un assegno circolare è necessario che lo stesso riporti espressamente tale dicitura. Inoltre vi deve essere la firma della banca emittente, la promessa di pagare a vista le somme indicate, data e luogo di emissione dell’assegno e, infine, l’indicazione del beneficiario.
L’assegno circolare normalmente deve essere riscosso entro 30 giorni, anche se i termini di prescrizione sono più lunghi, infatti, resta valido per 3 anni.
Trascorso tale periodo la banca procederà a versare gli importi immobilizzati presso il Fondo Depositi Dormienti. Nel caso in cui il titolo non sia stato riscosso, colui che ha chiesto l’emissione ha 10 anni di tempo per poter chiedere il rimborso delle somme. La domanda di rimborso può essere presentata alla banca a cui era stata chiesta l’emissione o direttamente al Fondo Depositi Dormienti.
Assegno trasferibile e non trasferibile
L’assegno trasferibile può essere girato dal beneficiario ad un altro soggetto. In questo caso viene apposta la girata sull’assegno.
Se viene indicato come non trasferibile può essere pagato solo al beneficiario. Attualmente le banche consegnano solo il libretto degli assegni non trasferibili e su specifica richiesta anche quelli trasferibili.
Questi possono essere utilizzati solo per somme limitate.
L’assegno non trasferibile può essere anche barrato, in questo caso la banca può pagare solo ad un’altra banca o a un proprio cliente. Le due barre sono apposte sulla facciata anteriore.
Assegno postdatato
Si tratta di una tecnica molto utilizzata per pagare e permette di inserire una data diversa da quella di emissione. L’assegno postdatato si usa quando sul conto non vi sono sufficienti fondi per poter pagare gli importi e quindi si inserisce una data nella quale si ritiene di poter riscuotere delle somme per coprire gli importi.
Ovviamente solo l’assegno bancario può essere postdatato.
Precisiamo che non è legale emettere questa tipologia di titolo.