Iniziamo l’articolo con un esempio Immagina questa situazione: hai appena ricevuto un assegno da un cliente ma non puoi incassarlo subito, dunque lo metti momentaneamente da parte. Cosa succede se te ne dimentichi e dopo un pò di tempo salta nuovamente fuori? È possibile ancora riscuoterlo?
Prima di rispondere alla domanda, vediamo innanzitutto come funziona esattamente un assegno bancario.
CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista, con il quale un titolare (traente) di conto corrente presso una banca può pagare una somma di denaro a favore di un terzo soggetto (beneficiario).
Ha le seguenti caratteristiche:
– Non è sicuro buon fine: chi emette l’assegno può non disporre dei fondi necessari al pagamento; in tal caso si dice che l’assegno è emesso a vuoto e la riscossione non andrà a buon fine.
– Può essere al portatore o all’ordine: nel primo caso non è indicato il beneficiario come avviene in quello all’ordine, che può essere trasferito ad altra persona con la firma del beneficiario.
– Con un valore superiore a € 10.039 non può circolare tramite girata e deve riportare la scritta NON TRASFERIBILE sul retro.
– Può essere post-datato, al massimo di 4 giorni ma solo per i pagamenti fuori piazza.
La differenza fondamentale è tuttavia con l’assegno circolare, che costituisce sempre un titolo di credito a vista ma è firmato da una banca a fronte del versamento della somma che vi è indicata: l’assegno circolare ha dunque una copertura assicurata ed è quindi di sicuro buon fine.
TEMPI DI INCASSO
Secondo la vigente normativa esistono dei tempi entro i quali l’assegno bancario deve essere incassato:
– Il primo termine riguarda gli assegni cosiddetti su piazza, ovvero pagabili nello stesso Comune in cui il titolo è stato emesso: in tali casi è possibile incassare l’assegno entro 8 giorni dalla data di emissione, che è riportata in alto sulla destra.
– Assegno fuori piazza: per quei titoli pagabili in un Comune diverso da quello di emissione, la riscossione deve essere effettuata entro 15 giorni.
– Se l’assegno bancario è destinato al pagamento in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso, il termine è di 20 giorni se lo Stato è europeo.
– Se lo Stato dove l’assegno è riscosso appartiene ad un diverso continente il termine è di 60 giorni.
Questi termini temporali sono assolutamente da rispettare se vogliamo la certezza della validità del titolo di credito ai fini della levata del protesto.
Un’attenzione particolare va posta inoltre sugli assegni esteri. In molti Stati si hanno regimi giuridici diversi da quello vigente in Italia: nei paesi che si ispirano al diritto anglosassone (ma anche in Germania) l’assegno non costituisce un titolo esecutivo di legittimazione ma ha valenza esclusivamente probatoria; in tali casi il cliente può bloccare il pagamento dell’assegno tramite una semplice richiesta alla propria banca.
Nel Regno Unito e negli USA inoltre l’assegno non ha la caratteristica dell’autonomia: a differenza di quanto avviene in Italia, il pagamento può essere bloccato anche a fronte di contestazioni sul giustificativo del titolo (ad esempio una vendita o una fornitura) e fino a che non sia risolta la controversia.
Nei rapporti con questi paesi è dunque molto importante verificare l’affidabilità e la solvibilità del cliente.
SCADENZA DEI TERMINI
I termini di validità dell’assegno bancario sono previsti dalla legge per evitare un comportamento anomalo, quale quello di incassare un credito molto tempo dopo averne il diritto.
Cosa succede però se per sbaglio richiedi la riscossione oltre i suddetti termini? Non tutto è perduto, l’assegno potrà essere ugualmente incassato a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
– Sul conto corrente del soggetto che deve onorare il debito ci devono essere ancora fondi sufficienti al pagamento.
– Il debitore non abbia richiesto alla propria banca la revoca dell’ordine di pagamento.
Durante il periodo di validità dell’assegno, chi lo ha emesso non può rifiutarsi di pagare oppure richiedere alla propria banca di non adempiere; una volta passati i termini di legge tuttavia il debitore può revocare l’ordine di pagamento, senza correre il rischio di incorrere in segnalazioni alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria).
È riconosciuta dunque la possibilità, per chi emette un assegno bancario, di liberarsi dal debito una volta oltrepassati i termini, nonché di disporre diversamente del denaro sul proprio conto.
ASSEGNO POSTDATATO
L’assegno bancario postdatato costituisce un caso a parte. Si tratta di un normale assegno su cui viene apposta una data successiva a quella di emissione ed è spesso utilizzato per offrire una garanzia al creditore, nei casi in cui vi è una momentanea carenza di fondi.
L’utilizzo del postdatato non è consentito (tranne i 4 giorni per gli assegni su piazza), ed è per questo motivo che il prenditore può riscuoterlo in banca immediatamente.
In conclusione, il consiglio è di procedere sempre tempestivamente all’incasso dell’assegno bancario, senza correre il rischio che il debitore diventi insolvente ancor prima dei termini previsti per legge.
Così facendo si mantengono inoltre salvi i diritti di regresso verso i giranti e i loro avallanti, che rimangono obbligati in caso di mancato pagamento del debitore.