Limiti alla circolazione del contante e degli assegni

La normativa antiriciclaggio italiana è una delle più complesse al mondo e prevede l’intervento di molteplici attori per portare a termine il fine per il quale è stata elaborata.

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, nota come UIF, esplica la propria attività di vigilanza, unitamente a sistemi di controllo e segnalazione che lavorano in modo automatico, oppure vengono alimentati tramite input diretti da parte della quasi totalità degli operatori del mondo finanziario.

A completare il panorama di questa complessa piattaforma è la presenza dell’Anagrafe dei Rapporti dell’Agenzia delle Entrate, che riesce a tracciare pressoché qualsiasi rapporto finanziario abbiamo in essere.

Se ne è accorto chi da quest’anno ha compilato l’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, dimenticandosi di inserire qualche dato riguardo a conti o depositi. In questo caso, dopo il relativo controllo, veniva restituito un documento parzialmente validato, dove erano presenti le informazioni che il sistema dell’Agenzia delle Entrate aveva rilevato in difformità rispetto alle dichiarazioni dell’utente.

Sono stati quindi introdotte, a partire dal 2011, importanti limitazioni relative alla circolazione del denaro contante, ma anche degli assegni, che hanno subito una regolamentazione piuttosto severa.

Occorre spendere qualche parola sulla bontà dell’assegno come mezzo di pagamento. Si tratta, intanto, di un mezzo assolutamente tracciabile e come tale, idoneo ad essere utilizzato per tutti quei rapporti dove è necessario che rimanga una traccia indelebile del passaggio di fondi tra soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il titolo di credito presenta pochi campi da compilare ed inoltre ha dei sistemi di sicurezza propri che sono quelli della carta valori in genere. Vale a dire che l’assegno non è un semplice pezzo di carta con un numero stampato sopra, ma un sicuro e sofisticato strumento sostitutivo del denaro.

Limitazione degli importi degli assegni e clausola di non trasferibilità

Il Decreto Legislativo 231/2007 e le sue successive modificazioni ha imposto delle importanti restrizioni in merito agli assegni bancari, fondamentalmente riguardo ai limiti di importo e di trasferibilità.

Ogni assegno emesso per una somma pari o superiore a 1000€ deve indicare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità. Le banche inoltre rilasciano direttamente i blocchetti con prestampata l’indicazione “non trasferibile”.

È il cliente che deve espressamente richiedere il rilascio di assegni in forma libera, pagando, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50€ per assegno richiesto. In caso di utilizzo non corretto si rischia una sanzione minima di 3.000€, ovvero di un importo che varia dall’1% al 40% per le somme fino a 50.000€. Oltre tale soglia il minimo da pagare è di 15.000€. Inoltre, verrà effettuata una segnalazione al Ministero delle Finanze.

L’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate

La segnalazione al Ministero delle Finanze della violazione porta l’Agenzia delle Entrate a svolgere opportuni e mirati accertamenti volti a valutare se esistono profili di sproporzione reddituale tra quanto un soggetto dichiara al fisco ed il suo reale tenore di vita.

L’attività di controllo ed i poteri di accertamento sono particolarmente penetranti se volti ad accertare una eventuale evasione fiscale, ed a nulla vale il segreto bancario o postale.

L’attività di controllo e la violazione della normativa sugli assegni

Si potrebbe erroneamente pensare che basti compilare due assegni liberi da 999,99 euro, invece che uno non trasferibile da 2.000€ per aver eluso la norma, ma è opportuno sapere che si sta tentando la sorte con dei dati fatti di dinamite.

Tutti gli istituti di credito sono dotati di sistemi di controllo antiriciclaggio estremamente sofisticati che analizzano la movimentazione alla ricerca di quelli che sono elementi di allarme.

La banca potrebbe quindi accorgersi del tentativo di elusione della normativa e generare una segnalazione di operazione sospetta verso l’UIF della Banca D’Italia.

Da questo punto in avanti bisogna prestare molta attenzione alle conseguenze di un uso non attento o volutamente scorretto dell’assegno. Infatti la UIF effettua una analisi accurata e genera una relazione tecnica che viene poi trasmessa al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia per gli eventuali sviluppi investigativi.

Inoltre comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti che potrebbero costituire reato.