In cosa consiste ”girare un assegno”

Premessa: alcuni assegni non possono essere trasferiti a terzi. Tuttavia esiste anche una tipologia di assegni definiti cedibili, ovvero titoli che possono essere ceduti dal destinatario a un soggetto terzo. Per effettuare questa operazione il creditore applica il metodo della girata, consistente nell’apporre la firma sul retro del titolo cartaceo. Chi cede il titolo di credito in questo caso viene definito ”garante”, mentre chi lo riceve diviene ”giratario”.

Il giratario avrà la possibilità di cedere a sua volta il titolo a un altro soggetto che diverrà il nuovo creditore e questa operazione potrà avvenire senza limiti di trasferimento da soggetto a soggetto.

La condizione fondamentale perché tutto questo avvenga con regolarità assoluta è che tutte le operazioni di cessione titolo avvengano entro e non oltre la scadenza dell’assegno al fine di evitare il rischio di insolvenza da parte del debitore. Non è infatti da escludere il fatto che chi ha emesso dell’assegno non disponga dei fondi sufficienti per pagare la somma dell’assegno al momento della riscossione.

Se i creditori dell’assegno girato possono cambiare nel corso del tempo e girata dopo girata, il debitore del titolo rimarrà sempre e comunque uno solo, ovvero il soggetto che lo ha effettivamente emesso a suo tempo.

L’obbligazione sarà quindi sempre e comunque a carico dell’emittente iniziale.

Girare un assegno: cosa è cambiato con il passare del tempo

Girare un assegno era una pratica molto in voga molti anni fa, ma oggi è diventata una cosa sempre più rara da vedere perché le norme che sono state via via approvate con il passare del tempo hanno cercato di limitare il ricorso a questa cessione di credito.

Le limitazioni approvate sono sempre state finalizzate a contrastare i fenomeni del riciclaggio di denaro sporco e dell’evasione fiscale e, limitando fortemente la possibilità da parte dei soggetti creditori di effettuare girate, hanno fatto così in modo che le transazioni siano sempre, o quasi, tracciabili in maniera immediata.

La cessione di titoli cartacei da un soggetto ad un altro ha effettivamente sempre rappresentato una forma di operazione poco tracciabile da parte delle autorità competenti ed è per questo che il legislatore è arrivato a emanare norme e regolamenti che hanno infine portato all’unica possibilità di emettere assegni non trasferibili a soggetti terzi.

Girare un assegno: cosa comporta la non trasferibilità dei nuovi assegni

Gli assegni non trasferibili annullano ogni possibile tentativo di cessione del titolo cartaceo a terzi tramite firma sul retro (appunto ”girata”).

Il giratario che oggi si presenta ad uno sportello bancario per procedere all’incasso di un assegno con girata si vedrebbe negare l’operazione da parte dell’impiegato, perché questa è consentita solo e solamente per il beneficiario che è stato indicato sull’assegno stesso e non per terzi.

Come girare un assegno oggi?

Anche se le norme in materia hanno imposto una forte limitazione alle classiche ”girate” di assegni è tuttavia possibile effettuare un’operazione simile anche se a condizioni più stringenti ed onerose rispetto al passato. Infatti per un cliente è possibile oggi richiedere assegni trasferibili ma l’utilizzo di ciascuno di essi impone:

  • pagamento di marca da bollo da 2 euro per ogni titolo;
  • importo massimo incassabile di 999 €, aumentato però recentemente a 3.000 €.

Se un assegno fosse infatti trasferibile per un importo superiore ai 3.000 € potrebbe essere ritenuto come un tentativo di riciclare il denaro.

Se tuttavia le nuove norme lasciano un minimo di libertà per quanto riguarda la cessione di titoli da un soggetto all’altro, le stesse hanno comunque vietato completamente l’emissione verso il creditore stesso, cosa che in passato avveniva di frequente attraverso la formula ”a me stesso” che veniva apposta sul titolo.

Sempre con le nuove norme non è neanche più possibile effettuare una girata di assegno in bianco ovvero senza indicazione di soggetto ricevente, dal momento che l’assegno diverrebbe un vero e proprio titolo al portatore.

Quando NON è possibile girare un assegno

Un assegno rappresenta un titolo di credito cartaceo che consente al beneficiario possessore di ottenere il diritto alla riscossione dell’importo di denaro indicato sullo stesso titolo: è sufficiente presentarsi allo sportello della banca che viene indicata sullo stesso documento di credito.

Il soggetto emittente dell’assegno diventa un debitore (o obbligato) del beneficiario del titolo e, se l’assegno viene correttamente compilato in ogni sua parte e firmato successivamente dall’emittente, potrà essere incassato dal creditore entro la scadenza regolata dalle disposizioni normative e che consiste in un periodo che parte dalla data di emissione e quantificabile in:

  • n.8 giorni nel caso di titolo emesso su piazza, ovvero se il Comune di emissione e di incasso corrispondono;
  • n.15 giorni nel caso in cui il titolo sia stato emesso in un Comune diverso da quello in cui il beneficiario provvederà all’incasso;
  • n.20 giorni nei casi di incasso del titolo autorizzato in un Paese straniero ma situato all’interno dell’Europa o sul bacino del Mediterraneo;
  • n. 60 giorni nei casi di incasso dell’assegno avvenuto in un continente diverso da quello di emissione e sempre nel caso in cui questa operazione sia comunque autorizzata.